Nell’esamine di fatti passibili della pena di morte, ai tempi dell’Antico Testamento in Israele dovevano essere citati in tribunale almeno due testimoni (cfr. Numeri 35, 30). Se questi incolpavano l’accusato con false testimonianze e quest’ultimo era ritenuto colpevole, veniva giustiziato nonostante la sua innocenza (cfr. I Re 21).
Se davanti al tribunale si constatava che un testimone aveva attestato il falso, questi veniva punito della punizione che sarebbe stata inflitta all’accusato in caso di condanna (cfr. Deuteronomio 19, 18-19).
Nella letteratura sapienziale giudaica la falsa testimonianza è messa in relazione alla menzogna in generale: «Il falso testimone non rimarrà impunito, e chi spaccia menzogne perirà» (Proverbi 19, 9).