5.3.8.1 Il furto nella legislazione generale

È vietato mettere le mani su ciò che è del prossimo. Questo comandamento di non rubare, risalente a Dio, fa parte dei principi dell’ordinamento giuridico umano e serve a proteggere e rispettare la proprietà.

Conformemente al comandamento dell’amore per il prossimo non ci si deve servire dei propri averi con avarizia ed egoismo; anche i propri possedimenti comportano degli obblighi.

Con «furto» s’intende generalmente la sottrazione illegale di possedimenti altrui. Può trattarsi di cose materiali o anche di proprietà intellettuali o spirituali. Non è permesso appropriarsi illecitamente di quello che è di proprietà del prossimo, o danneggiarlo. Altresì è proibito ingannare il prossimo e procurarsi così dei vantaggi indebiti; bisogna tenere a freno la propria sete di potere e di profitto. La dignità e il benessere altrui devono essere rispettati.