5.3.8.2 La proibizione di rubare nell’Antico Testamento

Inizialmente il comandamento di non rubare si riferiva soprattutto al sequestro di persona. Si trattava allora di proteggere le persone libere dall’essere rapite, vendute o tenute in schiavitù. I delitti contro la proprietà potevano essere regolati (espiati) con un indennizzo materiale, mentre il ratto di persone in Israele era punito con la morte: «Chi rapisce un uomo – sia che poi lo abbia venduto sia che lo tenga ancora prigioniero – dev’essere messo a morte» (Esodo 21, 16). Si trattava dunque di un delitto che era punito con la più dura di tutte le condanne.

Anche il furto di possedimenti altrui era passibile di punizione; la legge mosaica chiedeva il risarcimento delle cose rubate. Di regola bisognava renderne il doppio, in casi gravi persino quattro o cinque volte tanto (cfr. Esodo 21, 37; 22, 3.6.8).