5.3.3.5 I giuramenti

In relazione con il secondo comandamento si pone la domanda se sia lecito prestare giuramento menzionando il nome di Dio. Questo era permesso in Israele (cfr. Deuteronomio 6, 13; Deuteronomio 10, 20); nel sermone sul monte, invece, si vieta il giuramento (cfr. Matteo 5, 33-37).

Le dichiarazioni divergenti nel Nuovo Testamento riguardo al giuramento (cfr. Giacomo 5, 12; Romani 1, 9; II Corinzi 1, 23; Filippesi 1, 8 e altri) fanno intendere che il divieto di giurare non era considerato una direttiva generale del comportamento. Questo fatto è adottato dalla tradizione cristiana, la quale riferisce il divieto di Gesù unicamente al giurare spensierato nella vita quotidiana, ma non al giuramento, per esempio, in tribunale. Chi in una formula prescritta invoca Dio quale testimone («Che Dio mi aiuti!»), per attestare i propri obblighi in verità davanti a Dio, afferma con questo pubblicamente la sua fede in Dio, l’Onnipotente e l’Onnisciente. Anche questo giuramento non è considerato peccato.

IN BREVE

Con il nome Jahwe: «Sarò quel che sarò» o anche «Io sono colui che sono» Dio si palesa come perfettamente identico a se stesso, immutabile ed eterno. (5.3.3.1 Il)

Un grave abuso del nome di Dio è il sacrilegio. (5.3.3.2 Forme)

Il secondo comandamento è l’unico a contemplare una punizione. (5.3.3.3 La)

Esorta a ritenere santo il nome di Dio anche nella condotta di vita. (5.3.3.4 Santificare)

Il giuramento spensierato facendo appello al nome di Dio trasgredisce il secondo comandamento. (5.3.3.5 I)