12.4.4 La confessione

Nell’uso linguistico religioso con «confessione» s’intende l’ammissione di peccati, o di colpe, al cospetto di un ministro della Chiesa. Chi riceve la confessione è vincolato da un rigoroso obbligo di segretezza.

Non è necessaria alcuna confessione per il perdono dei peccati. Nondimeno, se una persona, a causa di avvenimenti particolarmente gravi, non trova la pace interiore, ha la possibilità di rivolgersi direttamente all’apostolo per confessarsi in forma orale o scritta.

Se in un caso particolarmente urgente non è raggiungibile un apostolo, per esempio quando una persona sta morendo, eccezionalmente ogni ministro sacerdotale può ricevere la confessione e annunciare il perdono. L’apostolo sarà informato immediatamente del fatto.

IN BREVE

Nell’uso linguistico religioso con «confessione» s’intende l’ammissione di peccati, o di colpe, al cospetto di un ministro della Chiesa. (12.4.4 La)

Non è necessaria alcuna confessione per il perdono dei peccati. Se però una persona non trova la pace interiore, può rivolgersi all’apostolo e confessarsi a lui. (12.4.4 La)

In casi eccezionali ogni ministro sacerdotale può ricevere una confessione. (12.4.4 La)