Dall’apostolato procedono il potere, la santificazione e la benedizione necessarie ai ministri per il servizio nelle comunità.
È l’apostolo che, per l’imposizione delle mani e della preghiera (vedi 12.1.12 Ordinazione,) procede all’ordinazione in un ministero spirituale, nel nome della Trinità divina. Nell’esercizio del suo ministero il ministro deve renderne conto all’apostolato da cui dipende.
Al momento dell’ordinazione procedono dall’apostolato le facoltà ministeriali e i poteri relativi a ogni ministero, per il servizio diaconale, sacerdotale o apostolico. Poggiando su questo fondamento il ministro può adempiere i compiti che gli sono affidati.
Mediante l’ordinazione il ministro viene benedetto e santificato per il suo servizio. Le attitudini e facoltà esistenti sono risvegliate e consacrate per l’esercizio del ministero.
L’ordinazione non è un sacramento, ma una benedizione. La santità di questo atto e il carattere di servizio del ministero sono messe in risalto dal fatto che si riceve il ministero in ginocchio. Davanti all’apostolo, il candidato all’ordinazione promette a Dio di servire con fedeltà, di seguire Cristo e di dar prova di ubbidienza di fede.
È fondamentale che la vocazione a un ministero spirituale non si basa sulla volontà umana, ma sulla volontà divina. Incombe all’apostolo riconoscere la volontà divina e agire di conseguenza.
Nell’ordinazione si trasmette una benedizione divina. Questa racchiude per il ministro la promessa che sarà accompagnato e rafforzato dallo Spirito Santo e che sarà protetto dagli angeli.
Il ministro non può adempiere il suo servizio con le proprie capacità, ma soltanto in comunione con l’apostolato e operando con la potenza dello Spirito Santo. L’apostolato possiede il magistero dottrinale e serve da modello per gli altri ministri nella proclamazione della parola di Dio.